§ 1 Campo di applicazione
1.1. Le seguenti condizioni si applicano tra Schmidt & Schmidt OHG, Passau - di seguito denominato il contraente - e i clienti per tutti gli ordini relativi a servizi di consulenza, traduzione e preparazione, pianificazione e organizzazione, e servizi simili, a meno che non sia diversamente concordato per iscritto.
1.2. Le condizioni generali divergenti, contrarie o supplementari, anche se note, non diventeranno parte del contratto a meno che la loro validità non sia espressamente concordata per iscritto.
1.3. La forma scritta per la creazione e trasmissione di documenti tra il cliente e il contraente nell'ambito delle relazioni contrattuali è mantenuta anche tramite trasmissione elettronica.
§ 2 Oggetto del contratto
2.1. L'oggetto del contratto è il servizio concordato (attività) che viene eseguito dai dipendenti indipendenti e qualificati del contraente nel periodo concordato secondo i principi di corretta pratica professionale. La scelta e la sostituzione dei dipendenti rimangono a discrezione del contraente. Il contraente può anche avvalersi di dipendenti freelance e subappaltatori.
2.2. L'offerta di questo sito web è esclusivamente rivolta a clienti commerciali e rivenditori.
§ 3 Lingua del contratto, Conservazione del testo
3.1. Le lingue disponibili per la conclusione del contratto sono tedesco e inglese.
3.2. Conserviamo il testo del contratto e inviamo i dati dell'ordine e le nostre CGS in forma testuale. È possibile visualizzare le CGS anche in questa pagina in qualsiasi momento.
§ 4 Ambito dei servizi
4.1. Il compito, la procedura e il tipo di documenti di lavoro da consegnare sono regolati negli accordi scritti delle parti contraenti.
4.2. Il contraente diventa attivo solo sulla base di un ordine o di un contratto completato confermato per iscritto dal contraente, nel quale sono definiti i servizi da fornire. Le modifiche, integrazioni o estensioni del compito così come il tipo di documenti di lavoro richiedono un accordo scritto speciale.
§ 5 Formazione del contratto
5.1. Il contratto è concluso con l'accettazione scritta o trasmessa elettronicamente di un ordine da parte del cliente da parte del contraente, al più tardi con l'inizio dei lavori sulla base dell'offerta del contraente.
5.2. Il contraente è vincolato alla sua offerta contrattuale per 30 giorni di calendario, a meno che non sia esplicitamente indicata come non vincolante.
§ 6 Doveri del contraente
6.1. Il contraente è obbligato a rispettare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti sulla protezione dei dati, in particolare trattando in modo confidenziale i segreti commerciali e aziendali del cliente.
6.2. Il contraente è obbligato a far sottoscrivere ai suoi dipendenti una dichiarazione di impegno corrispondente.
§ 7 Doveri del cliente
7.1. Il cliente è obbligato a supportare le attività del contraente. In particolare, il cliente fornisce gratuitamente tutte le condizioni nella sua sfera aziendale necessarie per l'esecuzione corretta dell'ordine.
7.2. Queste condizioni includono, tra le altre, che il cliente:
- fornisce spazi di lavoro per i dipendenti del contraente, compresi tutti gli strumenti di lavoro e di comunicazione necessari, secondo necessità;
- nomina un referente che è disponibile per i dipendenti del contraente durante l'orario di lavoro concordato;
- il referente è autorizzato a fare dichiarazioni necessarie come decisioni interim nella prosecuzione dell'ordine;
- assicura che i dipendenti del contraente abbiano accesso alle informazioni necessarie per le loro attività in ogni momento e li fornisca con tutti i documenti necessari in modo tempestivo.
7.3. Il cliente garantisce che i rapporti, piani organizzativi, bozze, disegni, compilazioni, programmi, calcoli, pareri esperti e altri documenti prodotti dal contraente nel corso dell'ordine siano utilizzati solo per i suoi scopi propri.
7.4. Le opere create dal contraente in cui sono sorti diritti d'autore rimangono con il contraente, a meno che non contengano segreti aziendali e operativi essenziali del cliente.
§ 8 Riservatezza e protezione dei dati
8.1 Entrambe le parti si impegnano a trattare tutte le informazioni ottenute nel corso delle relazioni contrattuali che sono segnate come confidenziali o il cui carattere confidenziale è ovvio, con la massima riservatezza. Queste informazioni non possono essere utilizzate per altri scopi o divulgate a terzi senza il previo consenso scritto dell'altra parte.
8.2 Le informazioni confidenziali includono, ma non si limitano a, dati tecnici, segreti commerciali, know-how, piani aziendali, informazioni sui clienti, specifiche dei prodotti, protocolli e rapporti. Entrambe le parti sono obbligate a prendere misure appropriate per proteggere queste informazioni e a limitare l'accesso a persone che ne hanno bisogno per adempiere ai loro obblighi contrattuali.
8.3 L'obbligo di riservatezza non si applica alle informazioni che:
- sono già di dominio pubblico o diventano pubbliche senza colpa della parte ricevente,
- sono sviluppate indipendentemente dalla parte ricevente senza fare riferimento alle informazioni confidenziali della parte divulgante,
- vengono divulgate da un terzo senza obbligo di riservatezza,
- devono essere divulgate a causa di requisiti legali o ordinanza giudiziaria. In tal caso, la parte divulgante sarà informata in anticipo, se legalmente permesso.
8.4 L'obbligo di riservatezza rimane in vigore anche per un periodo di cinque anni dopo la cessazione di questo contratto.
8.5 Entrambe le parti confermano di rispettare le leggi e i regolamenti sulla protezione dei dati applicabili. I dati personali trattati nell'ambito del contratto possono essere utilizzati solo in conformità alle disposizioni legali e esclusivamente per adempiere agli obblighi contrattuali. Inoltre, è possibile familiarizzare con le nostre disposizioni sulla protezione dei dati sul nostro sito web.
8.6 Il contraente si impegna a implementare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative necessarie per proteggere i dati ricevuti dal cliente da abusi, perdite e alterazioni.
8.7 Entrambe le parti si impegnano a istruire tutte le persone che hanno accesso alle informazioni confidenziali di conseguenza e a obbligarle a mantenere la riservatezza contrattualmente.
§ 9 Doveri reciproci
9.1. Entrambe le parti si impegnano a reciproca lealtà e al rispetto degli obblighi di riservatezza.
9.2. Entrambe le parti si impegnano a condividere informazioni sul contenuto e/o sui risultati dei servizi forniti solo in consultazione reciproca con terze parti.
9.3. Entrambe le parti si impegnano a reciproca lealtà. Questo include specificamente il divieto di assumere o impegnare altrimenti dipendenti o ex dipendenti che sono stati coinvolti nell'esecuzione dell'ordine prima che siano trascorsi 12 mesi dalla fine della cooperazione.
§ 10 Responsabilità e indennizzo
10.1. La responsabilità del contraente per tutte le rivendicazioni è limitata al valore dell'ordine.
10.2. Il contraente esclude la responsabilità per violazioni del dovere lievemente negligenti, a meno che queste non influenzino gli obblighi contrattuali essenziali, danni risultanti da lesioni alla vita, al corpo o alla salute, o garanzie, o rivendicazioni ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto.
10.3. La responsabilità del contraente per danni conseguenti, profitti persi, risparmi mancati e altre perdite finanziarie è esclusa.
10.4. La responsabilità del contraente per la perdita di dati è limitata allo sforzo di ripristino tipico che si sarebbe verificato con un regolare backup dei dati.
10.5. Se il mancato rispetto delle scadenze è dovuto a forza maggiore o eventi simili come scioperi, serrate o arbitrio burocratico che ostacolano significativamente o rendono impossibile l'esecuzione dei servizi, le scadenze saranno prorogate di conseguenza. Questo si applica anche in caso di inadempienza dei doveri di cooperazione da parte del cliente.
§ 11 Inadempimento dell'accettazione
Se il cliente è in ritardo nell'accettazione dei servizi o non esegue o ritarda l'esecuzione dei doveri di cooperazione richiesti ai sensi dell'§ 7, il contraente può richiedere la compensazione concordata (escluse le spese accessorie) per i servizi non forniti, senza essere obbligato a eseguire successivamente.
§ 12 Durata del contratto e rescissione
12.1. Il contratto termina con la scadenza del tempo concordato. Tuttavia, può essere rescisso in anticipo per iscritto con un preavviso di 8 settimane se le ragioni operative da parte del cliente lo richiedono.
12.2. La piena compensazione (escluse le spese accessorie) è dovuta per i servizi forniti dal contraente fino alla fine del contratto. La compensazione per i servizi che non devono più essere forniti a seguito della rescissione anticipata non si applica nella misura in cui il contraente risparmia spese e/o guadagna entrate attraverso l'uso alternativo delle risorse liberate o non riesce intenzionalmente a guadagnare tali entrate.
12.3. Se il contraente è in ritardo nell'esecuzione dei suoi servizi, il cliente può rescindere il contratto dopo aver stabilito una scadenza scritta ragionevole. Se il contraente non è responsabile del ritardo, il cliente non ha diritto a rivendicare danni per ritardo.
§ 13 Scadenza, diritto di ritenzione, compensazione
13.1. Salvo diversa specificazione nella conferma d'ordine, i pagamenti sono dovuti entro 14 giorni dalla data della fattura in contanti o tramite trasferimento su uno degli account specificati sui moduli di fattura senza detrazioni. Il cliente è in mora senza ulteriori spiegazioni del contraente 10 giorni dopo la data di scadenza se il pagamento non è stato effettuato. Finché il contraente non ha ricevuto il pagamento completo, il cliente non può far valere rivendicazioni e diritti a causa di difetti.
13.2. L'ammontare della compensazione si basa sui listini prezzi validi al momento dell'ordine, a meno che non sia diversamente concordato.
13.3. In caso di ritardo nel pagamento, il contraente ha il diritto di addebitare interessi al tasso del 8% sopra il tasso di interesse base attuale (§ 247 BGB) da quel momento, senza promemoria, a meno che il danno non sia provabilmente minore. Il contraente è autorizzato a rivendicare un danno maggiore causato dal ritardo.
13.4. Tutti gli importi concordati sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto legale.
13.5. Il cliente non può far valere un diritto di ritenzione basato su un altro rapporto contrattuale con il contraente.
13.6. La compensazione è permessa solo con rivendicazioni stabilite legalmente o indiscusse.
13.7. Le fatture vengono trasmesse elettronicamente tramite e-mail. L'invio di fatture per posta costa 1,59 euro per fattura.
§ 14 Prescrizione
Tutte le rivendicazioni del cliente contro il contraente scadono, per quanto legalmente permesso e non diversamente regolato, non oltre dodici mesi dopo la fine del contratto. Dopo questo periodo, eventuali rivendicazioni a causa di difetti nei lavori o nei servizi sono escluse. Il contraente è quindi autorizzato a distruggere i documenti ricevuti dal cliente.
§ 15 Proprietà intellettuale e diritti d'uso
15.1. La società si riserva tutti i diritti sui dati ottenuti nel corso dei servizi forniti e sui rapporti creati.
15.2. Il cliente può utilizzare i rapporti prodotti nel contesto delle relazioni contrattuali, inclusi tutti i tavoli, i calcoli e altri dettagli, solo dopo il completo pagamento del compenso e solo per lo scopo concordato contrattualmente. Tuttavia, al cliente non è permesso modificare, elaborare o utilizzare parzialmente i rapporti. Passare i rapporti alle autorità o ad altri enti pubblici è permesso, purché e nella misura in cui ciò sia richiesto per lo scopo contrattualmente presunto o legalmente obbligatorio.
15.3. La società si riserva i suoi diritti su tutti i metodi di prova e su tutte le attrezzature o strutture che ha sviluppato o utilizza generalmente, a meno che non siano stati sviluppati esclusivamente per il cliente nel corso della fornitura dei risultati del lavoro secondo un accordo scritto.
§ 16 Disposizioni finali
16.1. Si applica esclusivamente il diritto della Repubblica Federale di Germania.
16.2. Se le disposizioni delle Condizioni Generali di Contratto sono inefficaci, le restanti disposizioni non ne sono influenzate. Le parti si impegnano a sostituire le disposizioni inefficaci con altre economicamente equivalenti che si avvicinano il più possibile all'intento e allo scopo della disposizione invalida o inapplicabile. Lo stesso vale per le lacune contrattuali.
16.3. Le modifiche e gli aggiornamenti del contratto richiedono la forma scritta e devono essere espressamente contrassegnati come tali. Ciò si applica anche alla rinuncia al requisito della forma scritta stessa.
16.4. Se il cliente è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico, il luogo di giurisdizione esclusivo per tutte le controversie derivanti da questo contratto è la sede aziendale del contraente. Lo stesso vale se il cliente non ha un foro generale di giurisdizione in Germania o se il domicilio o il luogo di residenza abituale al momento della proposizione dell'azione non sono noti.
16.5. Entrambe le parti si impegnano a condividere informazioni sul contenuto e/o sul risultato del servizio fornito solo in accordo reciproco con terze parti.
16.6. Entrambe le parti si impegnano a reciproca lealtà. Ciò include specificamente il divieto di assumere o impegnare altrimenti dipendenti o ex dipendenti che sono stati coinvolti nell'esecuzione dell'ordine prima che siano trascorsi 12 mesi dalla fine della cooperazione.
16.7. Le parti risolveranno le difficoltà economiche nella loro cooperazione attraverso misure economicamente equivalenti nel senso di questo contratto. Tutte le decisioni essenziali saranno prese di comune accordo.
16.8. Gli obblighi di riservatezza si estendono oltre la cessazione del rapporto contrattuale. Entrambe le parti si impegnano a istruire i loro dipendenti e i subappaltatori, che hanno accesso alle informazioni confidenziali, sul rispetto degli obblighi di riservatezza e a garantire che queste persone siano anch'esse vincolate alla riservatezza.