Il regolamento tecnico TR CU 019/2011 Sulla sicurezza di attrezzature di protezione individuale stabilisce requisiti di sicurezza vincolanti per i dispositivi di protezione individuale (DPI) per proteggere la vita, la salute, l’ambiente e per evitare azioni ingannevoli nei confronti del consumatore.
Per sicurezza dei dispositivi di protezione individuale si intende qui l'assenza di effetti inaccettabili sulle persone e sull'ambiente derivanti dall'uso dei dispositivi di protezione individuale, compresi i materiali utilizzati a tale scopo. Prima di essere immesso sul mercato nell'Unione Economica Eurasiatica (UEE), il prodotto è soggetto a valutazione di conformità. Essa avviene o sotto forma di certificazione EAC o di dichiarazione EAC.
Quadro normativo
Come menzionato prima, le disposizioni per i dispositivi di protezione personale sono definiti nel regolamento tecnico TR CU 019/2011. Tale equipaggiamento può solo essere usato se la sicurezza corrisponde a quella definita dal TR CU 019/2011 e se la conformità è stata confermata. Però ci sono alcune eccezioni come per esempio attrezzature di protezione personale per l’organizzazione di gare sportive o campioni da esposizione.
La seguente attrezzatura di protezione personale non rientra nel campo di applicazione del TR CU 019/2011:
- medicina
- microbiologia
- lavoro subacqueo
- alcuni settori dell’industria aeronautica
- cosmetici
- protezione antincendio
- alcune aree di protezione contro i disastri tecnologici
Procedura di valutazione della conformità
I DPI sono suddivisi in varie categorie di rischio. A seconda della categoria di rischio viene scelta della valutazione della conformità. Le categorie elencano i rischi dai quali i DPI sono destinati a proteggere. Quanto più alta è la categoria di rischio, tanto più impegnativa è la procedura di valutazione della conformità. La domanda di valutazione della conformità è presentata dal fabbricante, dal rivenditore o dall’importatore.
Categoria di rischio I
A questa categoria fanno parte i DPI di semplice costruzione e utilizzati in condizioni di rischio ridotto. La forma della valutazione della conformità è la dichiarazione EAC. La dichiarazione EAC viene rilasciata dal richiedente stesso.
Categoria di rischio II
Ne fanno parte i DPI di costruzione complessa, destinati a proteggere da rischi mortali o da gravi danni alla salute. La forma della valutazione della conformità è la certificazione EAC.
Dichiarazione EAC
La dichiarazione EAC viene rilasciata dal produttore. Tutte le prove vengono fornite dal richiedente che è anche responsabile per tutte le informazioni contenute nella dichiarazione EAC. L’organismo di certificazione controlla solo le informazioni provenienti dai laboratori di prova accreditati. La dichiarazione EAC viene stampata su carta A4 e poi registrata. I documenti accompagnatori per la certificazione EAC sono uguali a quelli per la dichiarazione EAC.
Se il produttore si trova al di fuori del territorio dell’UEE, la dichiarazione viene rilasciata e poi registrata dall’importatore o da un rappresentante autorizzato.
Per la dichiarazione EAC sono vigenti alcune procedure stabilite nel Regolamento Tecnico TR CU 019/2011 Sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale:
schema | descrizione |
---|---|
1D | dichiarazione EAC per produzioni seriali |
2D | dichiarazione EAC per consegne seriali e lavorazioni singole |
3D | dichiarazione EAC per produzioni in serie |
4D | dichiarazione EAC per consegne in serie o lavorazioni singole |
Certificazione EAC
La certificazione EAC viene effettuata da un organismo di certificazione che può essere scelto dal richiedente stesso. È solo importante che l’organismo di certificazione è accreditato per la certificazione del rispettivo prodotto
Anche per la certificazione EAC sono previste procedure di certificazione specificati nel TR CU 019/2011 Sulla sicurezza delle attrezzature di protezione individuale.
schema | descrizione |
---|---|
1C | certificazione EAC per produzioni in serie |
3C | certificazione EAC per consegne in serie |
4C | certificazione EAC per lavorazioni singole |
5C | certificato EAC per produzioni in serie |
6C | certificato EAC per produzioni in serie |
Documenti accompagnatori
- rapporti di prova
- il passaporto tecnico
- la giustificazione di sicurezza
- il manuale di uso
- la scheda dati
- la descrizione del prodotto
- il certificato del sistema di gestione della qualità
- i rapporti dell’audit di produzione per produzioni in serie
5 passi verso la certificazione EAC
- Preparazione per la certificazione EAC
Prima, tutti i documenti accompagnatori devono essere preparati, soprattutto il passaporto tecnico, l’istruzione per il prodotto e gli informazioni del richiedente ecc. Se alcuni documenti dovessero essere in lingue straniere, una traduzione è necessaria. I documenti accompagnatori richiesti dipendono dalla procedura di certificazione concreta. - Esame presso l’organismo di certificazione accreditato
In questa fase si determina se i DPI soddisfano i requisiti di sicurezza. Viene effettuato un ampio test sui materiali, sulla progettazione e sul funzionamento. - Audit di produzione
Questa fase è solo necessaria quando si tratta di una consegna seriale. - Rilascio del rapporto
Il protocollo viene rilasciato dall’organismo di certificazione. Contiene informazioni sul risultato delle prove, svantaggi e possibili infrazioni notati durante l’esame. Se è stata rilevata una violazione, ciò non significa ancora che il certificato EAC sarà negato. - Rilascio e Registrazione del certificato EAC
Marcatura EAC
I prodotti la cui conformità ai requisiti del TR CU 019/2011 è stata confermata, possono essere contrassegnati con il marchio EAC dell’Unione Economica Eurasiatica. L’immissione di prodotti sul mercato senza la rispettiva marcatura può essere punita con una multa o la confisca.
I requisiti per il marchio EAC
- leggibilità ad occhio nudo
- dimensioni di almeno 5 mm
- colorazione monocromatica o contrasto di colore chiaro rispetto alla superficie
- buona leggibilità durante tutta la vita del prodotto
Rappresentante autorizzato
Un produttore la cui sede non si trova in uno degli stati membri dell’UEE non ha il diritto di richiedere l’esecuzione della valutazione di conformità dei dispositivi di protezione individuale per l’adempimento dei requisiti dei relativi regolamenti tecnici.
Per poter tuttavia effettuare una valutazione della conformità, il produttore straniero deve incaricare un rappresentante autorizzato in uno degli stati membri dell’UEE. Questo rappresentante difende gli interessi del produttore straniero nella collaborazione con gli enti di certificazione dell’UEE per quanto riguarda la sicurezza e la qualità dei prodotti e la loro conformità ai regolamenti tecnici.
Secondo la legge vigente e in conformità ai regolamenti tecnici dell’Unione economica soltanto un imprenditore con sede nel territorio dell’UEE può essere nominato come rappresentante autorizzato.
Durata e costo della valutazione della conformità di dispositivi di protezione individuale
La richiesta di una valutazione della conformità è una procedura lunga e costosa. La durata e i costi dipendono da vari fattori, come il tipo di merce, la necessità di verifiche in laboratorio e la complessità delle prove. Le specifiche condizioni della certificazione vengono sempre determinati individualmente a seconda dei documenti necessari.
La richiesta di un certificato può richiedere qualche settimana.
La consegna dei documenti
Al momento dell'ordine di un certificato di conformità, riceverá una copia del Suo certificato via e-mail immediatamente dopo che il processo di certificazione è stato completato con successo. In pochi giorni l'originale Le sarà inviato per posta.