Il regolamento TR EAEU 041/2017 Sulla sicurezza dei prodotti chimici entra in vigore il 2 luglio 2021. Il nuovo regolamento si applica a tutte le sostanze chimiche e sostituisce i regolamenti nazionali vigenti. È stata elaborata un serie di misure per preparare l’industria all’entrata in vigore del regolamento tecnico dell’UEE, come per esempio l’inventario delle sostanze chimiche.
L’inventario chimico rappresenta la prima fase della creazione della parte nazionale del registro delle sostanze e miscele chimiche dell’Unione.
Le informazioni provenienti dall’inventario vengono poi inseriti nella parte nazionale del registro. Se una sostanza chimica non è elencata nel registro vale come stanza nuova e richiede una notificazione.
Tutti i prodotti chimici, siano essi sostanze separate o come parte di miscele, che vengono immessi sul mercato devono essere inventariati. Per le miscele si tiene conto di tutti i componenti la cui concentrazione è superiore alle 0,1% in peso.
L’inventario delle sostanze chimiche è volontario. L’azienda può presentare informazioni sulle sostanze chimiche per l’iscrizione nel registro e quindi dichiararle “esistenti” nel territorio doganale dell’Unione. Dopo l’entrata in vigore del TR EAEU 041/2017 tutti i prodotti chimici non elencati nel registro valgono come “nuovi” e devono essere notificati prima della messa in circolazione. La notificazione comprende studi completi delle proprietà pericolose e analisi dei rischi per la salute umana e per l’ambiente con una relazione sulla sicurezza chimica.
Per l’inventario dei prodotti chimici, sono richieste solo informazioni minime sui prodotti chimici. Non è inoltre necessario dimostrare che la sostanza è già presente sul mercato dell’Unione. Per le imprese che non hanno partecipato all’inventario per qualsiasi motivo e che hanno scoperto dopo l’entrata in vigore dell’EAEU TR 041/2017 che i loro prodotti non sono elencate nel registro (e sono quindi etichettate come nuove sostanze chimiche), possono ancora avere le sostanze elencate nel registro senza notificazione fino al 2 giugno 2023. È però necessario presentare una prova che la sostanza era messa in circolazione già prima dell’entrata in vigore del TR EAEU 041/2017. Come prova possono essere utilizzati i contratti di consegna o le polizze di carico.
Informazioni rilevanti per l’inventario (se disponibili):
- numero CAS
- numero EG
- numero RTECS
- numero di tariffa doganale
- denominazione della sostanza in russo e in inglese
- formula moleculare
- formula strutturale
- campo di applicazione
- volume di produzione, in tonnellate
- classe di pericolo secondo GOST 32419 e 3242424
- informazioni sul produttore, sull’importatore o sul rappresentante autorizzato: nome, indirizzo, telefono, e-mail
Rappresentante autorizzato
Un produttore la cui sede non si trova in uno degli stati membri dell’UEE non ha il diritto di richiedere l’esecuzione della valutazione di conformità dei suoi prodotti per l’adempimento dei requisiti dei relativi regolamenti tecnici.
Per poter tuttavia effettuare una valutazione della conformità, il produttore straniero deve incaricare un rappresentante autorizzato in uno degli stati membri dell’UEE. Questo rappresentante difende gli interessi del produttore straniero nella collaborazione con gli enti di certificazione dell’UEE per quanto riguarda la sicurezza e la qualità dei prodotti e la loro conformità ai regolamenti tecnici.
Secondo la legge vigente e in conformità ai regolamenti tecnici dell’Unione economica soltanto un imprenditore con sede nel territorio dell’UEE può essere nominato come rappresentante autorizzato.