Schmidt & Schmidt offre la legalizzazione di atti formati in Italia.
Nel 1977 l’Italia ha ratificato la Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 per la dispensa di atti pubblici stranieri dalla legalizzazione. Ciò significa che per le relazioni giuridiche con un altro stato membro non è più richiesta un’autenticazione diplomatica di atti provenienti dall’Italia. Gli atti devono solamente essere dotati dell’apostille da parte delle autorità dello stato di rilascio per poter essere utilizzati nello stato destinatario.
Inoltre l'Italia ha ratificato la Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987. I paesi contraenti di questa convenzione rinunciano a qualsiasi forma di legalizzazione. Ciò significa che per il riconoscimento di un documento proveniente da uno dei paesi membri della Convenzione è sufficiente una firma del notaio e l’apposizione del suo sigillo. I paesi che finora hanno hanno ratificato la Convenzione di Bruxelles sono l’Italia, Belgio, la Francia, la Lettonia, l'Irlanda, la Danimarca e l'Estonia. Per tutti gli altri paesi è richiesta la legalizzazione o l'apostille.
Secondo la Convenzione di Londra 7 giugno 1968, alla quale l’Italia è aderente, anche gli atti redatti dai rappresentanti diplomatici e consolari sono esenti da legalizzazione per l’uso negli stati contraenti di tale Convenzione.
L’apostille è un timbro a forma quadrata, il quale possiede la scritta „Convention de La Haye du 5 octobre 1961“. Il timbro indica la firma di chi autentica l'apostille e contiene la data e il numero di identificazione dell'apostille.
Gli atti pubblici sono i seguenti:
- atti di un tribunale, compresi gli atti rilasciati da un funzionario della rispettiva sede o da un assistente dell’amministrazione della giustizia
- documenti emessi da un'autorità amministrativa
- atti redatti da una persona giuridica di diritto pubblico autorizzata a redigere atti pubblici secondo il diritto nazionale
- atti redatti da un notaio
- atti formati da un ufficiale giudiziario
- i protesti di assegni o cambiali, anche se sono stati registrati da un funzionario comunale italiano o da qualsiasi altra persona competente secondo la legge nazionale a registrare i protesti
Le regole sono valide anche per atti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare dello stato contraente, senza tener in conto se tale rappresentanza ha la sua sede in questo stato contraente o un terzo stato.
Con un’apostille i seguenti documenti possono essere autenticati:
- estratto del registro di commercio
- atti dello stato civile (certificati di nascita, matrimonio, divorzio e morte)
- documenti di formazione secondo il modello statale (pagelle, attesti, diplome)
- sentenze del tribunale
- copie di documenti autenticate dal notaio
- traduzioni autenticate dal notaio
- altri documenti notarili (deleghe, testamenti, dichiarazioni)
Requisiti per i documenti:
Un’apostille può essere apposta solo su un documento originale, il quale deve essere in buone condizioni esterne. Inoltre, tutti i timbri e le firme devono essere comprensibili e leggibili e non deve contenere nessun marchio e nessuna iscrizione straniera.
Offriamo anche l’estratto del registro di commercio dall’Italia e la rispettiva traduzione in italiano.