Nel 1973, la Svizzera ha aderito alla Convenzione dell’Aia per la dispensa di atti pubblici stranieri dalla legalizzazione. L’autenticazione avviene tramite l’applicazione di una postilla. Quest’ultima conferma l’autenticità del sigillo e della firma, ma non del contenuto.
L’Italia e la Svizzera hanno firmato un accordo bilaterale sull’esenzione della legalizzazione di certi atti. I documenti emessi da un ufficiale dello stato civile o dalle autorità comunali di uno dei due Stati contraenti sono quindi esentati sia dalla legalizzazione consolare, che dall’apostillazione. Tali documenti includono per esempio il certificato di nascita, di matrimonio o di morte, così come il certificato di cittadinanza, di residenza o di stato libero.
In Svizzera l’apostille viene apposta a livello cantonale e può essere messa solo su documenti originali.
L’apostille è un timbro a forma quadrata, il quale possiede la scritta „Convention de La Haye du 5 octobre 1961“. Il timbro indica la firma di chi autentica l'apostille e contiene la data e il numero di identificazione dell'apostille.
Con un’apostille i seguenti documenti possono essere autenticati:
- estratto del registro di commercio
- atti dello stato civile (certificati di nascita, matrimonio, divorzio e morte)
- documenti di formazione (pagelle, attesti, diplome)
- sentenze
- copie di documenti autenticate dal notaio
- traduzioni autenticate dal notaio
- altri documenti notarili (deleghe, testamenti, dichiarazioni)
- documenti commerciali autenticati dall’organo di registrazione statale (statuti, certificati di registrazione, registrazioni fiscali)
Offriamo anche la procura di estratti del registro di commercio dalla Svizzera, compresa la traduzione in italiano.