Il regolamento tecnico dell’UEE TR CU 019/2011 Sulla sicurezza di attrezzature di protezione individuale contiene requisiti di sicurezza vincolanti per i dispositivi di protezione individuale al fine di proteggere la vita, la salute, l’ambiente e per evitare azioni ingannevoli nei confronti del consumatore.
Per la sicurezza dei dispositivi di protezione individuale si intende qui l'assenza di effetti inaccettabili sull'uomo e sull'ambiente attribuibili all'uso dei dispositivi di protezione individuale, compresi i materiali utilizzati a tale scopo.
Inoltre, ne fa parte la protezione da effetti nocivi come per esempio:
- impatti meccanici e l’inquinamento industriale generale
- effetti chimici nocivi
- radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
- effetti dell'aumento o della diminuzione della temperatura
- effetti della corrente elettrica, dei campi elettrici o elettromagnetici
- effetti di origine biologica (microrganismi, insetti)
- visibilità ridotta
Il regolamento tecnico TR CU 019/2011 mira sia all’applicazione uniforme dei requisiti per l’attrezzatura di protezione individuale, che ad assicurare una libera circolazione delle merci.
Ai sensi dei regolamenti del TR CU 019/2011, l’equipaggiamento di protezione individuale deve essere fabbricata in modo tale che siano assicurate le seguenti caratteristiche, se usato allo scopo previsto:
- il livello necessario di protezione da fattori nocivi per la vita e la salute
- l’assenza di rischi illeciti i quali potrebbero portare a situazioni pericoli
- il livello necessario di protezione da pericoli per la vita e la salute, i quali potrebbero nascere dall’uso dell’attrezzatura di protezione personale
I requisiti per lo sviluppo, la fabbricazione, l’uso, la conservazione, il trasporto, la commercializzazione e lo smaltimento dell’attrezzatura di protezione individuale non vengono specificati dal regolamento tecnico. Essi sottostanno alla responsabilità legislativa degli stati membri.
Approvato il 9 dicembre 2011
Entrato in vigore il 1 giugno 2012
Le attrezzature di protezione personale possono solo essere ammesse al mercato dell’UEE se corrispondono ai requisiti dei rispettivi regolamenti tecnici dell’UEE, se sono soddisfatte le condizioni per l'applicazione di queste ultime e se la conformità dei dispositivi di protezione individuale è stata confermata.
Il TR CU 019/2011 è il pendant della direttiva 89/656/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e la salute per l’uso di dispositivi di protezione individuale da parte dei lavoratori durante il lavoro.
Campo di applicazione del TR CU 019/2011
Il regolamento TR CU 019/2011 vale per tutti i tipi di attrezzature di protezione individuale, indipendentemente dai loro origini.
Al campo di applicazione del TR CU 019/2011 fa parte:
- attrezzatura di protezione individuale per la protezione da effetti meccanici e l’inquinamento industriale generale
- attrezzatura di protezione individuale per la protezione contro impatti chimici nocivi
- attrezzatura di protezione individuale per la protezione radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
- attrezzatura di protezione individuale per la protezione da effetti dell'aumento o della diminuzione della temperatura
- attrezzatura di protezione individuale per la protezione da effetti della corrente elettrica, dei campi elettrici o elettromagnetici
- abbigliamento specifico per una migliore visibilità
- mezzi di protezione individuale complessi
- mezzi di protezione individuale della pelle
Il regolamento tecnico TR CU 019/2011 invece non si applica a:
- mezzi di protezione individuale usati nelle competizioni sportive
- dispositivi di protezione individuale sviluppati appositamente per i vigili del fuoco e per la prevenzione da catastrofi
- dispositivi di protezione individuale appositamente progettati per il lavoro aerospaziale e subacqueo
- dispositivi di protezione individuale appositamente progettati per obiettivi medici e microbiologici
- dispositivi di protezione individuale destinati esclusivamente come campioni per le fiere
Procedura della valutazione della conformità
La conferma della conformità ai requisiti del regolamento tecnico TR CU 019/2011 Sulla sicurezza di attrezzature di protezione individuale avviene sotte le seguenti forme:
Nel corso della valutazione della conformità i dispositivi di protezione individuale vengono classificati a seconda del grado del pericolo per l'utente:
- Classe di pericolo 1 - dispositivi di protezione individuale di semplice costruzione con basso rischio di provocare danni. Essi sono soggetti alla dichiarazione.
- Classe di pericolo 2 - dispositivi di protezione individuale di costruzione più complessa, i quali proteggono dalla morte e da pericoli, che possono portare a danni della salute irreversibili dell’utente. Essi sottostanno alla certificazione obbligatoria.
La valutazione della conformità EAC delle attrezzature di protezione individuale avviene secondo uni delle tre procedure, a scelta del richiedente: per la consegna in serie, la consegna unica e la produzione in serie.
Documenti accompagnatori
I documenti accompagnatori per l’attrezzatura di protezione individuale devono essere in russo o nella lingua ufficiale dello stato membro dell’UEE. Tra i documenti si trovano:
- il manuale d’uso
- rapporti di prova
- la scheda dati
- una copia del certificato di conformità
- una copia dell’attestazione del sistema di gestione della qualità
- il protocollo dell’audit di produzione per la produzione in serie
La marcatura EAC
I prodotti dichiarati secondo TR CU 019/2011 devono essere marcati con il marchio EAC prima di essere immessi sul mercato. Il marchio va applicato sia sul dispositivo stesso che sull'etichetta, la confezione e il manuale di uso. La marcatura deve essere applicata sul dispositivo di protezione individuale in modo tale che sia leggibile e ben visibile. Quando l’attrezzatura è composta da più parti, ogni singolo elemento deve essere marcato individualmente.
Periodo di validità del certificato EAC
Il certificato EAC per produzioni in serie è valido per 5 anni.
Testo completo del TR CU 019/2011 Sulla sicurezza di attrezzature di protezione individuale