Il regolamento tecnico dell’UEE TR CU 022/2011 Sulla marcatura dei prodotti alimentari stabilisce i requisiti per la marcatura degli alimenti, i quali sono: la data di produzione e scadenza e la denominazione. Determina inoltre i requisiti per i valori guida del fabbisogno medio giornaliero di nutrienti di base e le regole sulla designazione del valore energetico, delle proteine, dei grassi e dei carboidrati contenuti nei prodotti, al fine di prevenire azioni che potrebbero trarre in inganno i consumatori.
Il regolamento tecnico TR CU 022/2011 mira ad assicurare l’applicazione uniforme dei requisiti per la marcatura di alimenti nell’intero territorio dell’UEE e a garantire una libera commercializzazione delle merci.
Nell’applicare il TR CU 022/2011 i requisiti, devono essere considerati anche i requisiti aggiuntivi del regolamento tecnico dell'Unione Economica Eurasiatica per i singoli tipi di alimenti, che non sono in contraddizione con il regolamento tecnico vigente.
La rispettiva marcatura dei prodotti alimentari secondo il regolamento tecnico TR CU 022/2011 è un requisito obbligatorio per l'ammissione, la commercializzazione e il movimento delle merci sul territorio dell'UEE.
Approvato il 9 dicembre 2011
Entrato in vigore il 25 luglio 2013
Fino al 15 febbraio 2015 era ancora lecito mettere in circolazione prodotti che erano conformi solo alle norme nazionali dei paesi membri dell’UEE, se l’attestato di conformità, come il certificato GOST è stato rilasciato prima dell’entrata in vigore del regolamento tecnico. Dopo questa data solo prodotti marcati secondo TR CU 022/2011, sottoposti alla valutazione della conformità e contrassegnati con il marchio EAC obbligatorio possono essere immessi sul mercato della Russia.
Campo di applicazione del TR CU 022/2011
Il regolamento tecnico dell’UEE TR CU 022/2011 vale per tutti gli alimenti messi in circolazione sul mercato dell’UEE.
Il TR CU 022/2011 non si applica a
Il regolamento TR CU 022/2011 non si applica ai prodotti alimentari nell’ambito dei servizi di ristorazione forniti sul luogo di produzione, così come ai prodotti alimentari prodotti da persone fisiche nell’ambito di un’impresa agricola privata non gestita a fini commerciali.
Requisiti per la marcatura degli alimenti
Per alimenti confezionati valgono i seguenti requisiti vincolanti.
La marcatura deve contenere le seguenti informazioni:
- denominazione
- ingredienti del cibo
- quantità dell’alimento
- data di produzione
- data di scadenza
- condizioni di stoccaggio
- informazioni sul fabbricante, il rappresentante autorizzato o l’importatore
- restrizioni nell’uso
- informazioni su OGM
- marchio EAC uniforme
La marcatura deve essere stampata in russo o nella lingua ufficiale dello stato membro dell’UEE.
La marcatura del cibo confezionato contiene eventualmente informazioni aggiuntivi, tra cui il marchio, informazioni sul titolare esclusivo del marchio, il luogo di origine dei prodotti alimentari, il marchio di autocertificazione.
Le bevande analcoliche contenenti caffeina in quantità superiore a 150 mg/l o erbe medicinali e i loro estratti, che sono sufficienti in quantità per ottenere un effetto tonificante, devono essere etichettati con l'etichetta appropriata "Consumo per i bambini sotto i 18 anni, per le donne in gravidanza e le madri che allattano, e per le persone che soffrono di maggiore irritabilità nervosa, insonnia, alta pressione sanguigna, non raccomandato".
Gli ingredienti del cibo devono essere indicati in ordine decrescente di percentuale di massa.
I prodotti alimentari designati sull'etichetta devono garantire sia la classificazione del prodotto alimentare che la sua descrizione veritiera e la sua distinguibilità da altri prodotti alimentari.
Non è consentito elencare nell'etichettatura componenti inesistenti di un prodotto alimentare.
Testo del TR CU 022/2011 Sulla marcatura dei prodotti alimentari