Il regolamento tecnico TR EAEU 048/2019 Sui requisiti di efficienza energetica per gli apparecchi che consumano energia è stato sviluppato per assicurare l’efficienza energetica e la conservazione delle risorse sul territorio dell’UEE. Il regolamento stabilisce i requisiti per apparecchiature che consumano energia per quanto riguarda la loro efficienza energetica.
Approvato il 8 agosto 2019
Entra in vigore il 1 settembre 2022
Campo di applicazione del TR EAEU 048/2019
Il regolamento si applica ad apparecchiature che consumano energia come:
- dispositivi di raffreddamento
- motori elettrici a induzione
- televisori
- apparecchiature elettriche domestiche e da ufficio in modalità standby e spento
- lavatrici domestiche
- lavastoviglie domestiche
- set-top-box (equipaggiamento supplementare per il televisore)
- lampade elettriche
- alimentatori esterni
- pompe di circolazione
- ventilatori elettrici
- lampade fluorescenti senza reattori integrati, lampade a scarica ad alta intensità, reattori e apparecchi di illuminazione per tali lampade
- luci di direzione, lampade a LED e relative apparecchiature
- essiccatoi a tamburo
- aspirapolvere
- computer e server
- pompe per acqua
- aria condizionata e ventilatori interni
Procedura di valutazione della conformità
Dispositivi che consumano energia possono solo essere venduti sul mercato dell’UEE, se corrispondono ai requisiti del regolamento e ai requisiti di altri regolamento tecnici rilevanti:
- TR CU 004/2011 Sulla sicurezza delle apparecchiature a bassa tensione
- TR CU 020/2011 Sulla compatibilità elettromagnetica
- TR EAEU 037/2016 Sulle limitazioni dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
La valutazione della conformità di apparecchiature ai requisiti del regolamento tecnico avviene sotto forma di certificazione EAC o dichiarazione EAC.
Se desiderato dal richiedente, la dichiarazione EAC può essere sostituita dal certificato EAC.
Soggetto alla certificazione EAC secondo TR EAEU 048/2019:
- lampade elettriche
- lampade fluorescenti senza reattori integrati, lampade a scarica ad alta intensità, reattori e apparecchi di illuminazione per tali lampade
- luci di direzione, lampade a LED e relative apparecchiature
- computer e server
Esistono diversi schemi di certificazione e dichiarazione.
Certificazione EAC: Per una consegna in serie viene applicato lo schema 1c, per consegne di lotti lo schema 3c e per consegne individuali lo schema 4c.
Dichiarazione EAC: Per una consegna in serie vengono applicati lo schema 1d, 3d e 6d, per consegne di lotti o consegne individuali lo schema 2d e 4d.
Solo un organismo di certificazione accreditato e registrato nel registro unico degli organismi di certificazione dell’Unione è autorizzato a effettuare una conferma della conformità. I test sono realizzati dal laboratorio di prova.
La dichiarazione EAC ai sensi dello schema 1d o 2d è rilasciata sulla base di prove dal richiedente stesso.
La dichiarazione EAC ai sensi degli schemi 3d, 4d e 6d si basa sia sulle prove del richiedente che sui risultati del laboratorio di prova.
Documenti accompagnatori
I documenti accompagnatori devono essere redatti in russo o nella lingua ufficiale dello stato membro dell’UEE e devono comprendere il seguente:
- manuale d’uso (con i seguenti informazioni: uso previsto, collegamento alla rete, caratteristiche del macchinario, data di fabbricazione)
- rapporto di prova
- scheda dati tecnici (un documento con informazioni sulle caratteristiche funzionali e le caratteristiche dell'apparecchiatura relativi alla sua efficienza energetica)
- etichetta con la classe di efficienza energetica)
La classe di efficienza energetica è definita per ogni dispositivo negli appendici 2-19 del TR EAEU 048/2019.
Marcatura EAC
I prodotti la cui conformità al TR CU 002/2011 è stata confermata, possono essere contrassegnato con il marchio EAC dell’UEE. La messa in circolazione senza la rispettiva marcatura EAC può essere punita con una multa e la confisca.
Periodo di validità della prova di conformità
Il certificato o la dichiarazione per produzioni in serie sono validi per 5 anni, nel caso di lotti o consegne individuali il periodo di validità è illimitato.