Il regolamento tecnico TR CU 017/2011 Sulla sicurezza dei prodotti dell’industria leggera determina i requisiti mandatori per prodotti dell’industria leggera, per esempio vestiti e scarpe, con lo scopo di proteggere la vita e la salute degli individui. Inoltre la direttiva stabilisce precauzioni relativi al comportamento, che potrebbero creare confusioni da parte del consumatore.
Tale regolamento tecnico è stato creato con lo scopo di introdurre requisiti uniformi e vincolanti per prodotti dell’industria leggera e di assicurare un commercio libero di prodotti dell’industria leggera sull’intero territorio dell’Unione Economica Eurasiatica (UEE).
Per ogni prodotti dell’industria leggera è prevista una procedura specifica sia per la valutazione della conformità, la prova della conformità che per la marcatura della conformità.
È obbligatorio rispettare i requisiti del regolamento tecnico TR CU 017/2011 per poter accedere al mercato russo ed eurasiatico.
Approvato il 9 dicembre 2011
Entrato in vigore il 1 luglio 2012
Fino al 31 dicembre 2012 era ancora possibile introdurre prodotti dell’industria leggera, la cui conformità alle norme nazionali dei paesi membri dell’UEE è stata confermata. A partire dal 2013 possono essere messi in circolazione solo prodotti certificati o dichiarati secondo il TR CU 017/2011.
Campo di applicazione di TR CU 017/2011 Sulla sicurezza di prodotti dell’industria leggera
Il regolamento tecnico TR CU 017/2011 si applica ai seguenti prodotti:
- tessuti
- vestiti
- tappeti fabbricati a macchina e rivestimenti per pavimenti
- feltri e nontessuti
- scarpe
- pellicce e prodotti di pelliccia
- pelle e pelletteria
- finta pelle
A partire dal 28 settembre 2016 sono soggetti alla valutazione della conformità anche i seguenti prodotti:
- biancheria da tavola e da cucina, fazzoletti
- asciugamani e teli da bagno
- sciarpe e scialli
Requisiti dettagliati per i prodotti sono elencati nell’appendice I del regolamento tecnico TR CU 017/2011.
Non sono soggetti alla valutazione della conformità secondo TR CU 017/2011:
- prodotti usati
- prodotti su misura
- prodotti medicali
- abbigliamento speciale, uniformi di servizio, dispositivi di protezione - DPI e tessuti per tali prodotti
- abbigliamento per bambini
- tessili e tessuti per la fabbricazione di imballaggi
- sostanze per l’uso industriale
- souvenir e artigianato
- prodotti sportivi e uniformi sportive
- parrucche ecc.
Sono soggetti alla dichiarazione EAC secondo TR CU 017/2011 i seguenti prodotti:
- abbigliamento II e III strato
- camicie
- tessuti e materiali per biancheria intima, lenzuola e asciugamani
- abbigliamento di pelle e pelliccia
- maglieria, secondo strato
- copricapo
- calzature, diverse dalle scarpe di feltro
- tappeti a macchina e rivestimenti per pavimenti
Soggetti alla certificazione EAC secondo TR CU 017/2011:
- biancheria, corsetti e costumi da bagno
- biancheria da letto
- asciugamani da cucina
La dichiarazione EAC e il certificato EAC sono validi per 5 anni.
Marcatura EAC
I prodotti, la cui conformità ai requisiti del TR CU 017/2011 è stata confermata, possono essere muniti del marchio EAC dell’UEE.
L’immissione sul mercato di prodotti senza la rispettiva marcatura può essere punita con una multa o la confisca del prodotto.
Marcatura di abbigliamento, scarpe e tessuti
Il regolamento tecnico TR CU 017/2011 Sulla sicurezza di prodotti dell’industria leggera determina requisiti specifici per la marcatura dei prodotti. La marcatura deve essere applicata sul prodotto, l’etichetta del prodotto, la confezione o sul foglietto illustrativo. Sono richiesti i seguenti informazioni:
- nome del prodotto
- paese di produzione
- denominazione del fabbricante o dell’importatore o del rappresentante autorizzato
- indirizzo del fabbricante/importatore/rappresentante autorizzato
- taglia
- composizione dei materiali
- marchio commerciale
- marchio EAC
- garanzia del fabbricante, se necessario
- data di fabbricazione
- numero della consegna
Per l’abbigliamento e prodotti tessili sono richiesti informazioni aggiuntivi:
- il tipo e la percentuale di materiali naturali e chimici del lato superiore e della fodera. La deviazione non deve superare il +- 5 per cento.
- modello
- simbolo per la cura del prodotto
- istruzioni per la cura del prodotto
Per scarpe:
- modello e numero dell’articolo
- materiale del lato superiore, della fodera e della suola
- istruzioni per la cura della scarpa
Per abbigliamento di pelliccia:
- tipo di pelliccia e tipo di lavorazione (tinta o non tinta)
- simboli per la cura del prodotto
- istruzioni per la cura
Per la pelletteria:
- materiale del lato superiore
- modello
- istruzioni di cura
Le indicazioni “ecologico”, “ortopedico” e indicazioni simili non possono essere applicati senza la rispettiva prova.
Tutte le indicazioni devono essere in russo o nella lingua ufficiale di uno degli stati dell’UEE, nel quale il prodotto è stato fabbricato.
Periodo di validità della dichiarazione EAC
La dichiarazione EAC per prodotti dell’industria leggera è valida per 5 anni.
Testo completo del TR CU 017/2011 Sulla sicurezza dei prodotti dell’industria leggera