Il regolamento tecnico TR CU 023/2011 contiene requisiti di sicurezza vincolanti per prodotti a base di frutta e verdura messi in circolazione sul mercato dell’UEE per proteggere la vita, la salute e evitare azioni ingannevoli nei confronti del consumatore.
Il regolamento tecnico TR CU mira sia ad assicurare l’applicazione uniforme dei requisiti per prodotti a base di frutta e verdura sul territorio dell’UEE, che a garantire una libera commercializzazione dei prodotti.
Approvato il 9 dicembre 2011
Entrato in vigore il 1 luglio 2013
I succhi di frutta e/o verdura non possono essere immessi sul mercato dell'UEE finché non sono conformi ai requisiti della presente e di altre norme tecniche dell'UEE, non sono state soddisfatte le condizioni per l'applicazione di queste ultime e non è stata confermata la conformità dei succhi di frutta e/o verdura.
Campo di applicazione del TR CU 023/2011
Il regolamento tecnico TR CU 023/2011 si applica a tutti i succhi di frutta o verdura destinati alla vendita sul territorio dell’UEE.
TR CU 023/2011 non vale per:
Il regolamento TR CU 023/2011 non si applica invece a succhi di frutta o verdura fabbricati da persone private e destinati solo all’uso e consumo privato e quindi non per la vendita sul mercato dell’UEE.
Procedura di valutazione della conformità
La conferma della conformità ai requisiti del regolamento tecnico TR CU 023/2011 avviene sotto forma di dichiarazione EAC. La valutazione della conformità è effettuata su richiesta e sulla base di prove fornite dal richiedente che mostrano la conformità dei prodotti ai rispettivi regolamenti. Le rispettive prove possono essere fornite anche da un organismo di certificazione o un laboratorio di prova registrato come tale nel registro unico dell’UEE.
Va notato che la dichiarazione di succhi si svolge secondo diversi schemi determinati dal TR.
Documenti accompagnatori
I documenti accompagnatori per succhi di frutta o verdura devono essere in russo o nella lingua ufficiale dello stato membro dell’UEE. I documenti accompagnatori comprendono:
- rapporti di prova
- scheda dati
- copia del certificato di conformità
- copia del certificato sul sistema di gestione della qualità
- rapporti sul audit di produzione per la produzione in serie
La marcatura EAC
I prodotti dichiarati secondo TR CU 023/2011 devono essere contrassegnati con il marchio EAC prima di essere immessi sul mercato. Il marchio va apposto su ogni imballaggio e sull’etichetta del succo. La marcatura deve essere tale da poter essere facilmente identificata e letta per tutto il periodo minimo di durata.
Validità della dichiarazione EAC
La dichiarazione EAC per produzioni seriali di succhi di frutta o verdure è valida per 5 anni.
Testo del TR CU 023/2011 Sulla produzione di succhi di frutta e verdura