Il regolamento tecnico dell’UEE TR CU 024/2011 contiene requisiti di sicurezza vincolanti per prodotti ottenuti da oli e grassi animali o vegetali e i relativi processi di produzione, stoccaggio, trasporto e distribuzione quando essi vengono immessi sul mercato dell’UEE al fine di proteggere la vita, la salute ed evitare azioni ingannevoli nei confronti del consumatore.
Il regolamento tecnico TR CU 024/2011 mira sia ad assicurare l’applicazione uniforme dei requisiti per prodotti ottenuti da oli e grassi sul territorio dell’UEE che a garantire la libera commercializzazione delle merci.
Approvato il 9 dicembre 2011
Entrato in vigore il 1 luglio 2013
Prodotti ottenuti da oli e grassi possono solo essere immessi sul mercato dell’UEE, se soddisfano i requisiti di questo e altri regolamenti tecnici rilevanti, se sono date le condizioni per l’applicazione di queste ultime e se è stata confermata la conformità dei prodotti.
Campo di applicazione del TR CU 024/2011
Il regolamento tecnico TR CU 024/2011 vale per i seguenti prodotti:
Prodotti ottenuti da oli e grassi destinati al consumo:
- oli vegetali
- contenuto di oli vegetali
- oli e grassi transesterificati, deodorati, raffinati
- oli e grassi idrogenati, raffinati, deodorati
- margarina
- creme spalmabili contenenti grassi e oli animali e vegetali
- grassi speciali, compresi i grassi alimentari, di dolciumi e grassi da forno
- sostituto del grasso del latte
- equivalenti al burro di cacao
- miglioratore di burro di cacao del tipo SOS
- sostituto del burro di cacao del tipo POP
- sostituto del burro di cacao non temperabile, non laurico
- salse a base di oli vegetali
- maionese
- sughi di maionese
- creme a base di olio vegetale
- glicerina distillata
Il TR CU 024/2011 non si applica a:
Il regolamento tecnico TR CU 024/2011 non si applica ai seguenti prodotti ottenuti a oli e grassi:
- oli e grassi di fabbricazione non industriale, escluso l’olio vegetale
- prodotti non alimentari a base di oli e grassi, ad eccezione della glicerina naturale grezza e del sapone
La procedura di valutazione della conformità
La conferma della conformità ai requisiti del regolamento tecnico TR CU 024/2011 Per prodotti ottenuti da oli e grassi animali e vegetali avviene sotto forma di una dichiarazione EAC. La valutazione della conformità è effettuata su richiesta e sulla base di prove fornite dal richiedente che mostrano la conformità dei prodotti ai rispettivi regolamenti. Le rispettive prove possono essere fornite anche da un organismo di certificazione o un laboratorio di prova registrato come tale nel registro unico dell’UEE.
Va notato che la dichiarazione di succhi si svolge secondo diversi schemi determinati dal TR.
Documenti accompagnatori
I documenti accompagnatori per prodotti ottenuti da oli o grassi devono essere in russo o nella lingua ufficiale dello stato membro dell’UEE. I documenti accompagnatori comprendono:
- rapporti di prova
- scheda dati
- copia del certificato di conformità
- copia del certificato sul sistema di gestione della qualità
- rapporti sull’audit di produzione per la produzione in serie
La marcatura EAC
I prodotti dichiarati secondo TR CU 024/2011 devono essere contrassegnati con il marchio EAC prima di essere immessi sul mercato. Il marchio va apposto su ogni imballaggio e manuale di uso dei prodotti ottenuti da oli o grassi. La marcatura deve essere tale da poter essere facilmente identificata e letta per tutto il periodo minimo di durata.
Validità della dichiarazione EAC
La dichiarazione è valida per 5 anni.
Testo del TR CU 024/2011 Per prodotti ottenuti da oli e grassi animali e vegetali