Il regolamento tecnico TR EAEU 047/2018 definisce i requisiti minimi per la produzione, lo stoccaggio, il trasporto, la messa in circolazione e la lavorazione di bevande alcoliche. Inoltre, stabilisce le direttive per la marcatura e l’imballaggio per la libera circolazione per garantire la libera circolazione delle merci all'interno dell’UEE.
Il regolamento tecnico TR EAEU 047/2018 completa altri regolamenti tecnici del campo della valutazione della conformità di prodotti alimentari, soprattutto il TR CU 032/2011 Sulla sicurezza dei prodotti alimentari, TR CU 022/2011 Sulla marcatura dei prodotti alimentari, TR CU 029/2013 Sulla sicurezza degli additivi alimentari, aromatizzanti e coadiuvanti tecnologici.
Tutti i requisiti dei regolamenti tecnici che riguardano le bevande alcoliche devono essere rispettate.
Approvato il 5 dicembre 2018
Entrato in vigore il 5 febbraio 2020
Campo di applicazione del TR CU 047/2018
Il regolamento tecnico TR EAEU 047/2018 si riferisce principalmente a tutti i tipi di bevande alcoliche destinate all’uso sul territorio degli stati membri dell’UEE, compresi:
- bevande alcoliche
- la produzione, lo stoccaggio, il trasporto, la messa in circolazione e la lavorazione dell’alcol
Il TR EAEU 047/2018 non copre:
- bevande alcoliche destinate al transito negli stati dell’UEE
- bevande alcoliche per scopi scientifici
- bevande alcoliche prodotte da privati e destinate esclusivamente ad uso privato
- bevande alcoliche per l’esportazione al di fuori dell’UEE
- bevande alcoliche contenenti etanolo (si veda allegato n° al TR EAEU 047/2018)
Procedure di valutazione della conformità
La conferma della conformità ai requisiti del TR EAEU 047/2018 per bevande alcoliche avviene sotto le seguente forme:
- la dichiarazione EAC (procedura 3d, 4d, 6d)
- la registrazione statale (in corrispondenza a TR CU 029/2013 Sulla sicurezza degli additivi alimentari, aromatizzanti e coadiuvanti tecnologici).
La dichiarazione EAC di bevande alcoliche viene effettuata da un organismo di certificazione accreditato.
La valutazione della conformità di tali processi come la produzione, lo stoccaggio, il trasporto, la messa in circolazione e l’utilizzazione di bevande alcoliche avviene sotto forma della sorveglianza statale.
L’imballaggio deve soddisfare i requisiti del regolamento tecnico TR CU 005/2011 Sulla sicurezza dell’imballaggio.
La marcatura EAC
I prodotti dichiarati secondo TR EAEU 047/2018 devono essere marcati con il marchio EAC prima di essere introdotti al mercato dell’UEE. Il marchio va apposto direttamente sulla confezione e i documenti accompagnatori. La marcatura deve essere tale da poter essere facilmente identificata e letta per tutto il periodo minimo di durata.
Il periodo di validità della dichiarazione EAC
La dichiarazione EAC per bevande alcoliche è valida per fino a 3 anni, a seconda della procedura scelta. .
Testo del TR EAEU 047/2018 Sulla sicurezza di bevande alcoliche in russo